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EMAIL PUBBLICITARIE:
QUANDO IL CONSENSO È FONDAMENTALE
L’invio di email pubblicitarie senza il consenso esplicito dei destinatari può essere considerato spam e potrebbe violare le normative sulla privacy e il trattamento dei dati personali.
Il Garante privacy ci ha tenuto a precisare, comminando una sanzione di 10.000€ ad una società, che un link per rimuovere l’iscrizione dalle email promozionali inviate senza consenso non ne rende lecito l’invio. L’intervento dell’Autorità ha seguito la segnalazione di un utente che lamentava la continua ricezione di email indesiderate, nonostante si fosse opposto a tali invii, e di non aver avuto alcuna risposta da parte della società.
La società ha provato a difendersi dichiarando di aver estratto i nominativi da alcuni elenchi pubblici e che i dati poi sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse, ma il Garante ha sottolineato che l’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è permesso solo con il consenso dell’utente-contraente.
Ecco le misure efficaci che puoi adottare se hai ricevuto email pubblicitarie non richieste:
- Segna l’email come spam: la maggior parte dei provider di posta elettronica offre la possibilità di segnalare un’email come spam o indesiderata. In questo modo, l’algoritmo del provider di posta potrebbe identificare futuri messaggi provenienti dallo stesso mittente come spam e bloccarli automaticamente.
- Cancellazione o disiscrizione: alcune email pubblicitarie potrebbero contenere un link per la disiscrizione. Se ti senti sicuro di farlo, puoi cliccare sul link per rimuovere il tuo indirizzo email dalla loro lista di distribuzione.
- Blocco del mittente: puoi aggiungere l’indirizzo email del mittente alla lista di blocco o ai filtri antispam del tuo client di posta elettronica per evitare che i messaggi futuri arrivino nella tua casella di posta in arrivo.
- Segnalazione alle autorità competenti: se ritieni che le email pubblicitarie siano particolarmente invasive o violino la normativa sulla privacy, puoi segnalare il problema alle autorità competenti, come l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (in Italia) o l’agenzia nazionale di regolamentazione delle comunicazioni.
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