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Tag: Sicurezza sul lavoro

REGOLAMENTO (UE) 2020/1149: QUALI OBBLIGHI HA INTRODOTTO SUI DIISOCIANATI?

I diisocianati sono una famiglia di composti chimici, caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed un’unità alifatica o aromatica, che svolgono un ruolo vitale nell’industria manifatturiera, specialmente nella produzione di materiali polimerici come le schiume, vernici, adesivi e resine poliuretaniche.

I nuovi obblighi del Regolamento (UE) 2020/1149 sui diisocianati

Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1149 con l’obiettivo di modificare l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 imponendo restrizioni sull’immissione sul mercato e sull’utilizzo di diisocianati e di sostanze che li contengono con concentrazioni maggiori allo 0,1% in peso.

Una delle scadenze introdotte con questo provvedimento è datata 24 agosto 2023 e riguarda il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni:

  • che la concentrazione di di-isocianati presi singolarmente e in una combinazione sia inferiore allo 0,1% di peso;
  • che gli utilizzatori industriali e professionali siano formati prima dell’utilizzo della sostanza o della sua miscela.

Dovranno essere i datori di lavoro a garantire che i lavoratori che manipolano tali sostanze abbiano completato con esito positivo una formazione consona e adeguata all’utilizzo sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo, così da non incorrere in alcun rischio.

Mentre dovranno essere i fornitori ad assicurarsi che il destinatario dei diisocianati abbia le informazioni necessarie sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego.

Uso sicuro dei diisocianati: formazione obbligatoria

Chi intende manipolare diisocianati o sostanze che li contengono, oltre il 24 agosto 2023, dovrà aver preventivamente ultimato e completato con esito positivo una formazione adeguata all’utilizzo sicuro dei diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%.

Diventa, quindi, obbligatoria la formazione sui diisocianati e sono previsti tre livelli:

  • base
  • intermedia
  • avanzata

in relazione alle mansioni lavorative svolte dai lavoratori e con maggiori approfondimenti degli argomenti al crescere del livello.

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I DIISOCIANATI E I LORO RISCHI PER I LAVORATORI: UNA MINACCIA SILENZIOSA NELL’INDUSTRIA CHIMICA

I diisocianati sono una famiglia di composti chimici, caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed un’unità alifatica o aromatica, che svolgono un ruolo vitale nell’industria manifatturiera, specialmente nella produzione di materiali polimerici come le schiume, vernici, adesivi e resine poliuretaniche. Nonostante la loro importanza nell’economia moderna, i diisocianati presentano anche notevoli rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che li maneggiano o sono esposti ai loro vapori. In questo articolo, esamineremo cosa sono i diisocianati, i loro usi comuni e i rischi associati alla loro manipolazione in ambito lavorativo.

Usi comuni dei diisocianati

I diisocianati sono essenziali per la produzione di schiume flessibili e rigide utilizzate nell’industria automobilistica, per l’isolamento termico e acustico nelle costruzioni e per la realizzazione di materassi e imbottiture. Sono anche impiegati nella produzione di vernici e rivestimenti protettivi, resine e adesivi strutturali utilizzati in vari settori industriali.

L’elevata versatilità dei poliuretani li ha resi materiali preziosi e ampiamente utilizzati, contribuendo notevolmente al progresso tecnologico in molte industrie. Tuttavia, la reattività dei diisocianati li rende anche potenzialmente pericolosi per la salute dei lavoratori.

I rischi per i lavoratori

La manipolazione e l’esposizione ai diisocianati possono comportare diversi rischi per i lavoratori, tra cui:

  1. Irritazione delle vie respiratorie e della pelle: l’esposizione ai vapori di diisocianati può causare irritazione delle vie respiratorie e degli occhi. Inoltre, il contatto diretto con la pelle può provocare irritazione, arrossamento e prurito.
  2. Reazioni allergiche: alcuni lavoratori possono sviluppare una sensibilizzazione agli isocianati, che può portare a reazioni allergiche più gravi e persistenti con l’esposizione ripetuta.
  3. Asma occupazionale: l’esposizione prolungata ai vapori di diisocianati può causare l’insorgenza di asma occupazionale, una condizione respiratoria debilitante e potenzialmente irreversibile.
  4. Esposizione acuta e tossicità: l’esposizione a elevate concentrazioni di vapori di diisocianati può comportare sintomi gravi, tra cui difficoltà respiratorie, tosse e respiro sibilante.
  5. Incendi e esplosioni: alcuni diisocianati sono infiammabili e possono comportare rischi di incendio o esplosioni se non manipolati correttamente.

Proteggere i lavoratori: misure di sicurezza

  1. Formazione: fornire formazione adeguata sui rischi relativi ai diisocianati e sulle misure di prevenzione. I lavoratori devono essere istruiti su come maneggiare in modo sicuro queste sostanze, compreso l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  2. DPI: utilizzare dispositivi di protezione individuale, come maschere respiratorie, guanti, occhiali protettivi e tute, per ridurre l’esposizione ai vapori e al contatto diretto con i diisocianati.
  3. Ventilazione: lavorare in spazi ben ventilati o utilizzare sistemi di aspirazione per rimuovere i vapori di diisocianati dall’ambiente di lavoro.
  4. Controlli tecnologici: impiegare misure ingegneristiche, come l’automazione dei processi e l’utilizzo di dispositivi di dosaggio sicuri, per minimizzare l’esposizione dei lavoratori.

I diisocianati svolgono un ruolo cruciale nell’industria chimica moderna, ma è essenziale comprendere i rischi associati alla loro manipolazione ed esposizione. Proteggere i lavoratori da tali sostanze pericolose richiede una combinazione di formazione adeguata, l’uso di DPI appropriati e la corretta gestione delle procedure di lavoro. Solo attraverso tali misure di prevenzione si può garantire un ambiente lavorativo sicuro e protetto per tutti i lavoratori coinvolti nell’utilizzo dei dissocianati.

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STUDENTI E SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza sul lavoro è un tema importante per tutti, compresi gli studenti che potrebbero svolgere tirocini o lavori a tempo parziale durante il loro percorso di studi.

Il Decreto Lavoro, visto l’incremento di infortuni tra i giovani studenti, dedica il Capo II agli interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, revisionando il sistema dei controlli ispettivi.

Ecco alcuni punti chiave relativi alla sicurezza sul lavoro per gli studenti:

  1. Conoscere i rischi: è fondamentale comprendere i rischi associati al lavoro che si svolge. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sulle potenziali situazioni pericolose e a istruire gli studenti su come prevenire incidenti e lesioni.
  2. Formazione e istruzione: gli studenti dovrebbero ricevere una formazione adeguata sulla sicurezza prima di iniziare un lavoro. Questa formazione può includere l’uso corretto di attrezzature e macchinari, la gestione dei prodotti chimici, le procedure di evacuazione in caso di emergenza e l’importanza dell’igiene sul luogo di lavoro.
  3. Dispositivi di protezione individuale (DPI): se necessario per il lavoro, gli studenti devono essere forniti di DPI adeguati, come occhiali di protezione, guanti, caschi o scarpe antiinfortunistiche. È importante utilizzare correttamente i DPI e indossarli durante le attività lavorative per proteggersi da potenziali rischi.
  4. Comunicazione e segnalazione: gli studenti devono essere consapevoli dei canali di comunicazione e di segnalazione disponibili in caso di problemi di sicurezza sul lavoro. Dovrebbero sapere a chi rivolgersi per segnalare condizioni pericolose, incidenti o preoccupazioni sulla sicurezza.
  5. Diritti e responsabilità: gli studenti hanno il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e sano. Dovrebbero essere a conoscenza dei loro diritti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, compreso il diritto di rifiutare di compiere un lavoro che ritengono pericoloso o non adeguatamente protetto.

La norma, inoltre, prevede l’estensione della tutela assicurativa Inail di modo che gli studenti siano tutelati anche durante le attività di insegnamento-apprendimento e non solo in quelle laboratoriali e nelle palestre.

Tra le misure dedicate alla tutela della sicurezza degli studenti, il Decreto inserisce anche l’istituzione di un Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni: 10 milioni di euro a disposizione per il 2023 e 2 milioni di euro l’anno dal 2024.

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NULLITA’ APPALTI
Avv. Fulvio De Lucia

Per effetto del quinto comma dell’art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL), nel contratto d’appalto, di subappalto e di somministrazione di beni (e servizi non essenziali), devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi all’appalto in questione.

Più esattamente il quinto comma dell’art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 stabilisce che: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

L’indicazione dei costi della sicurezza deve essere congrua, analitica (per singole voci, a corpo o a misura) riferita ad elenchi di prezzi standard o specifici, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato.

In particolare i costi da indicare nei contratti di appalto privati (anche mediante il DUVRI) sono i seguenti:

  • costo relativo alla formazione ed all’addestramento dei lavoratori impiegati;
  • costo degli apprestamenti di sicurezza utilizzati;
  • costi relativi ai mezzi  di protezione collettiva;
  • costi relativi all’acquisto dei Dispositivi di Protezione  individuale;
  • costi relativi a procedure di sicurezza;
  • costo per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare  le interferenze;
  • costi sostenuti per  consulenze  di professionisti specializzati in materia di sicurezza.

Riguardo agli appalti pubblici, il D. L.vo n. 50/2016 – Codice degli appalti pubblici (che pure ha ridisegnato l’intera materia dei contratti pubblici) non ha modificato le previsioni del  D.L.vo n. 81/2008). Sono state soltanto introdotte norme di coordinamento fra le previsioni del TUSL e quelle del Codice.

Infatti il D.L.vo n. 50/2016 non ha modificato il principio stabilito dall’art. 26, settimo comma, del D.L.vo n. 81/2008 secondo il quale “per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto”. Dunque in caso di difformità di disciplina le disposizioni del Codice prevalgono su quelle del D.L.vo 81/2008 e dove nulla è previsto nel D.L.vo 50/2016 trovano applicazione le norme del TUSL.

A ciò si aggiunge che, per quel che concerne l’obbligo di indicare in maniera puntuale l’ammontare degli oneri per la sicurezza c.d. interni o aziendali, trova applicazione l’art. 95, decimo comma, D.L.vo n. 50 del 2016, che ha stabilito la necessità dell’indicazione di tali oneri per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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